Tar: «Legittima la multa da 1,5 milioni a Flixbus»
Nessuna illegittimità nel provvedimento con il quale nel febbraio dello scorso anno l’Antitrust ha sanzionato con 1,5 milioni di euro Flixbus, accusata di due pratiche commerciali scorrette. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza arrivata nelle ultime ore. Le condotte valutate e sanzionate dall’Autorità si sarebbero concretizzate principalmente nell’aver continuato a vendere titoli […]
Nessuna illegittimità nel provvedimento con il quale nel febbraio dello scorso anno l’Antitrust ha sanzionato con 1,5 milioni di euro Flixbus, accusata di due pratiche commerciali scorrette. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza arrivata nelle ultime ore.
Le condotte valutate e sanzionate dall’Autorità si sarebbero concretizzate principalmente nell’aver continuato a vendere titoli di viaggio durante il periodo marzo-giugno 2020 (mesi in cui la circolazione dei cittadini era molto limitata a causa del Coronavirus) nonostante i vari provvedimenti governativi per frenare l’epidemia avevano determinato la scelta di annullare le corse, nonché nel non aver prestato adeguata informazione e assistenza una volta venduti i biglietti.
Il Tar preliminarmente ha ritenuto non condivisibile la contestazione in ordine ad una presunta duplicazione della sanzione, che l’Autorità avrebbe elevato ritenendo la sussistenza di due distinte pratiche commerciali.
Quanto alla prima pratica contestata, i giudici hanno ritenuto esente da illogicità la tesi dell’Autorità secondo la quale la condotta di Flixbus era da ritenersi “gravemente colposa e non in linea con lo standard di diligenza che doveva esigersi proprio nel particolare momento storico”; quindi, l’Agcm ha ravvisato gli estremi della fattispecie “laddove viene stigmatizzata la condotta del professionista che invita all’acquisto di prodotti o servizi, senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che egli possa avere per ritenere che non sarà in grado di fornire la prestazione stessa”.
Quanto alla secondo pratica “è emerso dall’istruttoria che la complessiva attività post-vendita resa dalla ricorrente nei confronti dei clienti pregiudicati dalla cancellazione delle corse, è stata fortemente ambigua e tale da caratterizzarsi da forte cifra di aggressività”, tale da sensibilmente condizionare le scelte dei consumatori “frapponendo ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali che nascevano dalla disfunzione del rapporto”.