Lombardia, il tetto d’età ai bus da noleggio è illegittimo. Il Consiglio di stato accoglie il ricorso di Rampinini
Il tetto di anzianità agli autobus da noleggio, deciso su base regionale, è illegittimo. Lo ha stabilito a inizio anno la Corte costituzionale in merito al caso piemontese. Ma anche in Lombardia una normativa analoga è pronta a entrare in vigore, dopo accese discussioni, una proroga di 2 anni e un prolungamento di 2 anni dell’età […]
Il tetto di anzianità agli autobus da noleggio, deciso su base regionale, è illegittimo. Lo ha stabilito a inizio anno la Corte costituzionale in merito al caso piemontese. Ma anche in Lombardia una normativa analoga è pronta a entrare in vigore, dopo accese discussioni, una proroga di 2 anni e un prolungamento di 2 anni dell’età consentita (17 anni o un milione di chilometri). Intanto, pochi giorni fa il Consiglio di stato si è pronunciato sul ricorso firmato da Ernesto Rampinini, dell’azienda di noleggio Rampinini di Fino Mornasco (provincia di Como).
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Il ricorso di Rampini contro la legge regionale
Il motivo del ricorso di Rampinini? «Ad avviso del ricorrente – si legge nella sentenza del Consiglio di stato – il suddetto regolamento (il 6/2014, n.d.r.), travalicando la normativa statuale e quella europea, nella parte relativa alla gestione del parco automezzi, inciderebbe ingiustamente sulla longevità degli autobus predeterminandone, allo scadere del termine, l’automatica obsolescenza. Il che si tradurrebbe in una violazione dei diritti fondamentali di libera iniziativa economica e del principio di tutela della concorrenza». Nello specifico, «La società ricorrente dichiarava di possedere tutti i requisiti richiesti dal regolamento per l’esercizio del servizio, ma di disporre di alcuni autobus che, all’effettiva entrata in vigore della disposizione, non avrebbero più potuto essere impiegati, nonostante il positivo superamento della revisione prevista dalle vigenti norme statali».
Tetto d’età agli autobus da noleggio su base regionale, disparità di trattamento
La sentenza del Consiglio di stato stabilisce «l’illegittimità dell’impugnato regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 2014, poiché negativamente incidente sul livello di tutela della concorrenza fissato dalla legge statale». Prosegue il pronunciamento: «Il limite all’utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni previsto dal regolamento impugnato (pur con la previsione di un regime transitorio di alcuni anni) viene innanzitutto a determinare un’evidente disparità di trattamento tra le imprese che hanno sede nella Regione Lombardia (cui si applica il predetto regolamento) e le altre imprese italiane che operano nel settore del noleggio autobus con conducente». Inoltre, viene sottolineato, «la legge statale non prevede limitazioni all’utilizzo di autobus usati, né prevede limitazioni territoriali per le imprese autorizzate (…) il regolamento impugnato introduca una restrizione all’utilizzo di autobus usati nei confronti dei soli operatori economici iscritti nel registro della Regione Lombardia, al di fuori peraltro dei principi stabiliti dalla legge statale».