Gara tpl Sad, il Tar conferma la maximulta
Il Tar ha confermato la maxi sanzione da oltre un milione di euro per la gara di tpl in cui è coinvolta la S.A.D. - Trasporto Locale, concessionaria per il trasporto pubblico extraurbano e urbano dell'Alto Adige. La società è infatti accusata di abuso di posizione dominante.
Il Tar ha confermato la maxi sanzione da oltre un milione di euro per la gara di tpl in cui è coinvolta la S.A.D. – Trasporto Locale, concessionaria per il trasporto pubblico extraurbano e urbano dell’Alto Adige. La società è infatti accusata di abuso di posizione dominante.
Gara tpl Sad, la multa per abuso
Nessuna illegittimità nella maxi sanzione da oltre un milione di euro inflitta nell’aprile 2019 dall’Antitrust alla società Sad, accusata di abuso di posizione dominante “per avere ingiustificatamente rifiutato e procrastinato il rilascio di informazioni essenziali alla predisposizione del bando di gara per l’affidamento del servizio di tpl su gomma nelle aree extraurbane della Provincia Autonoma di Bolzano”.
Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla stessa società. Il procedimento in questione era stato avviato dall’Autorità nel gennaio 2018 dopo che la Provincia di Bolzano aveva segnalato le difficoltà incontrate nell’acquisizione da parte di SAD di diverse informazioni, richieste per la predisposizione del bando di gara. L’effetto fu l’emissione del provvedimento sanzionatorio per abuso di posizione dominante, poi contestato.
Dopo aver respinto una serie di censure di tipo procedurale, e aver tratteggiato la giurisprudenza sul tema oggetto dell’impugnativa, il Tar ha ritenuto che l’istruttoria condotta dall’Autorità “è stata accurata sia con riferimento al mercato rilevante, sia con riferimento alla posizione dominante in esso ricoperta da SAD”. Quindi per i giudici correttamente è stato accertato l’abuso di posizione dominante “in ragione dei comportamenti illeciti posti in essere da SAD nel mercato dell’accesso al trasporto extraurbano in ambito provinciale altoatesino, sostanziatisi in ingiustificate condotte dilatorie per ritardare l’accesso dei concorrenti che sarebbe seguito alla gara”; e non coglie nel segno “la censura secondo cui SAD si sarebbe limitata a difendere la propria attività imprenditoriale”.
Nel caso specifico, “l’Autorità ha documentato con dovizia di evidenze che SAD, con la sua condotta ostruzionistica e dilatoria, ha di fatto ritardato l’accesso di potenziali concorrenti al mercato del trasporto extraurbano nell’ambito provinciale altoatesino”.