Gara di tpl di Parma, per la procura l’appalto è stato truccato. 11 indagati
Come riportato dalla Gazzetta di Parma ci sono undici indagati per una gara d’appalto organizzata per favorire l’aggiudicazione del contratto a Busitalia-Autoguidovie. È la tesi della procura di Parma, che ha notificato gli avvisi di conclusione indagine. Il prossimo passo? La decisione in merito al rinvio a giudizio o sull’archiviazione. Gara di Parma, per la […]
Come riportato dalla Gazzetta di Parma ci sono undici indagati per una gara d’appalto organizzata per favorire l’aggiudicazione del contratto a Busitalia-Autoguidovie. È la tesi della procura di Parma, che ha notificato gli avvisi di conclusione indagine. Il prossimo passo? La decisione in merito al rinvio a giudizio o sull’archiviazione.
Gara di Parma, per la procura è stata truccata
La gara, da 290 milioni di euro, era stata prima affidata a Busitalia-Autoguidovie (nell’aprile 2017) e in seguito annullata dal Tar, che ha accolto il ricorso di Tep e Tper (quest’ultima ha partecipato in ati con Seta). Il Tar aveva segnalato anche una questione di conflitto di interessi, confermata dall’indagine della procura: l’ingegnere Daniele Diaz ha rivestito prima il ruolo di manager incaricato della preparazione della gara in qualità di collaboratore di Smtp (stazione appaltante) e, successivamente, di dipendente Busitalia come manager per la pianificazione strategica e sviluppo mercato, in particolare temporary manager per la fusione tra Busitalia Veneto e Aps.
In estrema sintesi: prima ha scritto la gara, poi è stato assunto da un’azienda partecipante, e vincente. Nella sentenza del Tar (datata ottobre 2017) si legge che tale doppio ruolo è «evidente e incontestabile, determinando una volta intervenuta l’assunzione del professionista in Busitalia, una quanto meno potenziale situazione di vantaggio competitivo di fatto di quest’ultima fondato sulla conoscenza di elementi ignoti alle altre concorrenti».
Undici indagati per la gara di Parma
Tra gli indagati figurano i nomi di Stefano Rossi, amministratore delegato di Busitalia, e Renato Mazzoncini. Ecco gli altri, tutti indagati per turbativa d’asta: Mauro Piazza (ex dirigente di Tep Service), Daniele Diaz (manager Gruppo Fs), Raimondo Brizzi Albertelli (dg di Smtp), Pierdomenico Belli (ex amministratore unico di Smtp, società che aveva bandito la gara), Ezio Castagna, Stefano Cerchier, Francesco Pellegrino, Marco Allegrini, Natalia Ranza (consiglera delegata di Autoguidovie). Piazza, Diaz Mazzoncini, Rossi e Ranza sono anche accusati di corruzione tra privati e rivelazione di documenti segreti.
Il testo della sentenza Busitalia – Tep
Ecco il testo della sentenza del Consiglio di stato che, nel settembre 2018, aveva ribadito quanto già rilevato dal Tar. Ovvero, che la gara è da rifare. I motivi del ricorso di Tep erano legati tanto ad aspetti formali quanto ad elementi sostanziali, in primis l’insostenibilità del piano economico finanziario presentato da Busitalia nella gara. Di seguito la sentenza del Consiglio di Stato: «A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure: 1) l’illegittimità dei requisiti di partecipazione individuati dalla stazione appaltante nella parte in cui, con riferimento alla capacità tecnica, veniva equiparata la pregressa gestione di un servizio filoviario a quella di un servizio tranviario (tipologia estranea all’affidamento oggetto del presente giudizio), nonché la conseguente illegittimità dell’ammissione in gara della aggiudicataria in ragione del solo possesso della predetta referenza contestata; 2) l’illegittimità della partecipazione dell’aggiudicataria in virtù della situazione di conflitto di interessi determinata dalla presenza nel suo organico aziendale di un dirigente già amministratore della Lem Replay, che aveva fattivamente partecipato all’approntamento della documentazione di gara; 3) l’insufficienza del parco mezzi dell’aggiudicataria, con particolare riferimento alla consistenza delle scorte; 4) la sottostima da parte dell’aggiudicataria del personale necessario per l’esecuzione del servizio e l’illegittimità della pretesa riformulazione, relativamente allo specifico profilo, dell’offerta da quest’ultima presentata ad opera della commissione; 5) la genericità dei criteri motivazionali predisposti ai fini della valutazione tecnica delle offerte e la conseguente insufficienza del supporto motivazionale espresso mediante attribuzione del solo coefficiente numerico; 6) l’indebita commistione di profili tecnici ed elementi di natura economica operata dalla lettera di invito; 7) la complessiva insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria; 8) l’illegittimità della mancata astensione di due membri della Commissione in preteso conflitto di interessi con l’aggiudicataria».