Fondo Nazionale Trasporti: sono legittime le modifiche ai criteri di riparto tra le regioni. Lo ha detto la Corte Costituzionale
Secondo la Consulta non sono illegittime le modifiche ai criteri di riparto del Fondo Nazionale Trasporti fra le regioni adottate in attesa della definizione dei livelli adeguati di servizio e dei costi standard. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 133 del 2024, depositata oggi, ha respinto le censure di illegittimità costituzionale promosse da tre […]
Secondo la Consulta non sono illegittime le modifiche ai criteri di riparto del Fondo Nazionale Trasporti fra le regioni adottate in attesa della definizione dei livelli adeguati di servizio e dei costi standard.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 133 del 2024, depositata oggi, ha respinto le censure di illegittimità costituzionale promosse da tre Regioni (Piemonte, Veneto e Campania) nei confronti dell’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito nella legge n. 136 del 2023, relativamente al Fondo Nazionale Trasporti.
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Tale disposizione è intervenuta a modificare ulteriormente i criteri di riparto fra le Regioni delle risorse del “Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario” (Fondo TPL), che erano stati introdotti dal decreto-legge n. 176 del 2022, convertito nella legge n. 6 del 2023, per superare il sistema incentrato sulla valorizzazione della spesa in precedenza sostenuta dalle singole Regioni per l’erogazione dei servizi in questione (cosiddetta “spesa storica”).
Legalese a parte, la Consulta ha espresso l’augurio che, quanto al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, si arrivi al più presto alla conclusione del complesso iter di transizione ai costi e fabbisogni standard, prefigurato già dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.