Toscana-Bus-0003

Aziende di bus turistici 1 – Comune di Firenze 0. Delibera annullata, la palla torna al centro. Settimana scorsa l’annosa partita senza esclusione di colpi tra amministrazioni pubbliche e società di bus turistici sul tema dell’accesso dei torpedoni al centro storico ha visto una sonora vittoria dei secondi. Il Tar ha infatti dato ragione a due ricorsi presentati da una quarantina aziende toscane, tramite le associazioni di categoria, contro la recente delibera con cui il Comune ha voluto modificare le regole aumentando le tariffe per l’accesso al centro.

Le tariffe erano decollate

Le ostilità erano iniziate esattamente un anno fa. Nel febbraio 2016, infatti, la giunta era entrata a gamba tesa sulla regolamentazione della circolazione per i bus turistici, ritoccando i criteri per entrare nel centro storico. Gli abbonamenti in essere avevano perso validità e i costi erano stati aumentati, raggiungendo una cifra pari, in alcuni casi, a cinque volte quella che andava corrisposta precedentemente. Il tutto senza un confronto preliminare con gli operatori («i ricorrenti lamentano la pretermissione di qualunque confronto con gli operatori del settore prima dell’adozione dell’atto impugnato» si legge nel documento uscito dal Tar). Quest’ultimo particolare è tra quelli evidenziati dalla sentenza dei giudici amministrativi toscani: il Comune non avrebbe dovuto modificare prezzi e regole senza discuterne prima con le associazioni di categoria. I cambiamenti dovranno essere concertati: ora, insomma, può partire un tavolo volto a discutere le tariffe.

Senza confronto, la delibera non vale

Citando un caso di giurisprudenza, si legge nella sentenza che «i ricorrenti hanno rappresentato i loro punti di vista… che avrebbero dovuto essere prese in esame dall’Amministrazione, alla ricerca di un ottimale punto di sintesi, nell’ottica della proporzionalità, tra interessi pubblici di significativo momento, perseguiti
dall’Amministrazione, e interessi degli operatori economici meritevoli di considerazione. (T.A.R Toscana, sez. I, 18 aprile 2012. n. 754)». Motivo per cui «il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato».

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