di Gianluca Celentano (conducente bus)

La riforma del Codice della Strada 2024 introduce un’importante novità per gli autisti professionisti: durante i controlli su strada, sarà richiesto di dimostrare le attività svolte nei 56 giorni precedenti, in conformità al Regolamento UE 165/2014.

Questa modifica, che entrerà in vigore a gennaio 2025, punta a monitorare con maggiore attenzione anche il rispetto dei periodi di riposo settimanale nei due mesi precedenti. Tuttavia sui piazzali ha sollevato dubbi specialmente riguardo alla compatibilità delle carte tachigrafiche e dei sistemi digitali di prima e seconda generazione.

In realtà, le carte G2V2 emesse dal luglio 2023 sono già conformi alla nuova normativa. Per chi utilizza carte G2 precedenti, è sufficiente raddoppiare le stampe dei dati di altri 28 giorni per coprire l’intero periodo richiesto, senza necessità di sostituire la carta conducente. La nuova carta conducente può comunque essere richiesta alla Camera di Commercio per chi desidera aggiornarsi, ma non c’è un obbligo.

CdS e cronotachigrafo: la nota di Unioncamere di Roma

«Con riferimento  alla comunicazione del 20 Novembre 2024, a seguito di confronti avuti con diversi soggetti che operano nel sistema tachigrafi (inclusi i fabbricanti), è necessario precisare alcune informazioni di dettaglio che potranno essere fornite all’utenza per una più corretta valutazione sulla eventuale necessità di sostituire la carta di cui si dispone. Si conferma, infatti, che non sussiste alcun obbligo normativo di sostituzione».

I riposi prima delle “stampe”

Il vero nodo che emerge dai piazzali, come raccontano diversi conducenti di gran turismo, è un altro: il rischio di pratiche discutibili che danneggiano il settore, come l’uso e l’incrocio di dischi, schede e/o veicoli a 9 posti. Alcuni titolari, senza troppi scrupoli, incoraggiano queste pratiche con la complicità di certi autisti. I colleghi del settore gran turismo sanno bene che, nel comparto NCC, è stato introdotto un registro elettronico consultabile online. Tuttavia, per il disco cartaceo continuano a fare fede i fogli di riposo, e i problemi, in mancanza di una banca dati online, emergono solo in caso di controlli in flagranza, trasformando il tutto in una questione di fortuna.

Tuttavia, in un settore già afflitto dalla carenza di autisti, i pochi vettori che adottano pratiche discutibili e dannose per il comparto preferiscono scendere a compromessi con conducenti compiacenti. Questo piuttosto di garantire retribuzioni adeguate anche a livello contributivo, investendo nel miglioramento delle condizioni lavorative con un adeguamento tariffario che non deve spaventare. I punti vulnerabili da mettere sotto i riflettori, dunque, non mancano e non possono certo essere risolti, o meglio curati solo con abbondanti stampate.

Questione di microchip

«Le carte tachigrafiche attualmente in circolazione – continua Unioncamere – sono di due tipologie e tutte di generazione 2. La tipologia è  riconoscibile attraverso i seguenti codici di omologazione presenti sul retro delle schede: carte gen2v1 recano il codice E 3 1003, mentre, le carte gen2v2 (rilasciate a partire dal 21 luglio 2023), recano il codice E 3 1004. A seguito di approfondimenti tecnici, emerge un limite di memoria dati. le carte Gen2V1 possono registrare 56 o più giorni di attività, ma l’effettiva disponibilità dei dati dipende dall’uso di quest’ultima. Inserimenti manuali di parametri aggiuntivi possono saturarne la memoria, impedendo la registrazione completa delle giornate. Mentre, le carte Gen2V2 di ultima generazione, garantiscono  la registrazione corretta dei dati oggetto del controllo esteso ai 56 giorni di attività.

«I più esposti alla saturazione della memoria della tessera (nelle carte Gen2V1) – precisa Unioncamere -, sono gli autisti che effettuano frequentemente attività interattiva sul cronotachigrafo: la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci, in quanto la registrazione intensiva di queste attività potrebbe arrivare a saturarne la memoria, con il rischio di non poter esibire gli ultimi 56 gg di attività e di dover ricorrere alle stampe». Quindi conclude l’Ente Pubblico: «La stampa dei dati di guida può non rivelarsi indispensabile, se è possibile verificare che la propria carta (indipendentemente dalla tipologia) contenga lgià la registrazione degli ultimi 56 giorni».
 


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