Consulta, le ragioni del ‘no’ al Piemonte sul noleggio. L’intervento di un costituzionalista
di Matteo Carrer* La Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza 22 novembre 2018, n. 5/2019, su un tema di sicuro interesse per il mercato del noleggio con conducente di autobus, attuale e in prospettiva. Vediamo prima gli aspetti giuridici della decisione e poi un dettaglio, molto interessante, quasi nascosto nelle pieghe della motivazione. La questione […]
di Matteo Carrer*
La Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza 22 novembre 2018, n. 5/2019, su un tema di sicuro interesse per il mercato del noleggio con conducente di autobus, attuale e in prospettiva. Vediamo prima gli aspetti giuridici della decisione e poi un dettaglio, molto interessante, quasi nascosto nelle pieghe della motivazione. La questione di costituzionalitĆ era stata sollevata dal TAR Piemonte e aveva come oggetto lāart. 12, co. 1 e 2 della legge regionale Piemonte 2/2006 (āNorme in materie di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducenteā), il quale prevedeva che, in attesa dellāentrata in vigore Ā«di apposita normativa nazionale in materia di requisiti di etĆ dei veicoli adibiti ad attivitĆ di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, ĆØ vietato alle imprese autorizzate allāesercizio di tale attivitĆ lāutilizzo di veicoli di etĆ superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigentiĀ». Il Tribunale amministrativo di Torino segnalava un contrasto con gli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, ovvero con il principio di uguaglianza, con la libertĆ dāimpresa e con la ripartizione della potestĆ legislativa tra lo Stato e le Regioni. Due ragioni sostanziali e una ragione tecnica.
Dopo il Piemonte anche la Lombardia
Ć interessante notare che il legislatore piemontese aveva posto delle limitazioni allāutilizzo di autobus da noleggio in ragione della tutela della āsicurezza degli utenti e dei lavoratoriā. Una ragione del tutto degna, ma che probabilmente celava un ulteriore profilo, quello del generale e crescente contrasto allāutilizzo dei motori Diesel. Non a caso, la Regione Lombardia era intervenuta a disciplinare aspetti del tutto simili con il regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6, con il quale voleva impedire lāutilizzo per attivitĆ di noleggio di autobus Ā«con caratteristiche tecniche tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, e con anzianitĆ massima non superioreĀ» a una soglia massima fissata, dopo alcune modifiche e rinvii, in 17 anni.
PoichĆ© la Corte costituzionale giudica della legittimitĆ costituzionale delle sole leggi e degli atti con forza di legge, il regolamento lombardo ha seguito una via giuridica differente. Ovvero, dopo la sentenza della Consulta, ĆØ stato annullato dal Consiglio di Stato (con sentenza 823/2019) nelle parti che replicavano la normativa piemontese. La sentenza 5/2019 della Corte costituzionale ĆØ di accoglimento, ovvero dichiara il contrasto con la Costituzione della norma piemontese, la quale ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia.
La Regione? In questo caso ha meno competenze
Lāargomentazione utilizzata dal Giudice delle leggi ĆØ lineare: innanzitutto, ricostruisce brevemente la storia della competenza in tema di trasporto pubblico non di linea, osservando che prima della riforma del 2001 afferiva alla materia ātranvie e linee automobilistiche di interesse regionaleā e, dopo il 2001, Ā«la materia del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea, ĆØ transitata nellāambito della competenza regionale residuale, [mentre] la materia della sicurezza della circolazione e dei veicoli ĆØ rimasta di competenza esclusiva statale. Per quel che riguarda piĆ¹ precisamente la revisione dei veicoli, la sua disciplina āsi innesta nelle materie della sicurezza e dellāambienteāĀ».
I criteri di tutela della libertĆ di concorrenza
In secondo luogo, la sentenza prende in considerazione la legge statale 218/2003, la quale costituisce Ā«esercizio delle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e di sicurezza e concilia i due interessi, potenzialmente confliggenti, al libero esercizio dellāattivitĆ di NCC e alla sicurezza del trasportoĀ».
Terzo passaggio logico, la Corte ricorda un precedente specifico, ovvero la sent. 30/2016, con la quale aveva dichiarato lāincostituzionalitĆ di una norma della medesima legge piemontese (lāart. 12, co. 3, che imponeva di incrementare il parco aziendale solo con autobus nuovi). Nella sent. 30/2016 la Corte ritenne che le Regioni non possono introdurre limiti che penalizzerebbero le imprese di trasporto sul proprio territorio modificando i ācriteri di tutela della libertĆ di concorrenzaā.
Legge regionale ‘contraria’ alla Costituzione
I tre passaggi logici evidenziati conducono in una direzione: lāincostituzionalitĆ della norma piemontese. Nelle parole della Corte costituzionale: Ā«si deve pertanto concludere nel senso che essa incide negativamente sul livello di tutela della concorrenza fissato dalla legge statale. Per quanto di contenuto in sĆ© non irragionevole, la disposizione eccede dunque lāambito costituzionalmente definito della potestĆ legislativa regionaleĀ».
Lāultima frase ĆØ decisiva. La Regione Piemonte ha legiferato in un settore che ĆØ posto al di fuori della propria potestĆ legislativa, dunque il suo intervento ĆØ contrario a Costituzione. Anche se la Corte costituzionale in apertura della motivazione ritiene che la questione Ā«ha carattere misto, di sostanza e di competenzaĀ», in realtĆ prevale lāaspetto di competenza. Infatti, specifica che il contenuto della norma piemontese non ĆØ in sĆ© irragionevole. CiĆ² significa che ā almeno a giudicare da questo breve passaggio ā limitare lāutilizzo dei mezzi da noleggio per numero di chilometri, per anzianitĆ di immatricolazione o per una combinazione dei due elementi ĆØ possibile, soltanto non spetta alle Regioni, ma unicamente allo Stato.
Attenzione alla concorrenza
Ć evidente che questa limitazione, anche se di carattere nazionale, avrebbe conseguenze molto pesanti sul mercato degli autobus, nuovi e usati, e sul mercato del servizio di noleggio. Esporrebbe le imprese italiane alla concorrenza internazionale di soggetti non tenuti agli stessi obblighi; imporrebbe una svalutazione pressochĆ© totale dei mezzi che raggiungono una vera e propria scadenza prefissata e generalizzata; di conseguenza farebbe aumentare il costo del servizio di noleggio, riducendo la domanda. A questo punto ci si puĆ² legittimamente domandare se lāaffermazione della Corte costituzionale, per cui la normativa non ĆØ in sĆ© irragionevole, non sia un poco affrettata. Davvero non ĆØ irragionevole ā nel senso di non incoerente con la Costituzione ā che la legge imponga simili limiti a interi mercati (autobus, nuovi e usati, e NCC)? La domanda, al momento, ĆØ aperta perchĆ© la sentenza 5/2019 non entra nel merito. Quel che ĆØ certo ĆØ che, per operare un bilanciamento, ĆØ necessario portare allāattenzione di chi decide tutti gli elementi coinvolti. E, per quanto si parli di tutela della concorrenza, nella sentenza 5/2019 sembrano rappresentate ā peraltro totalmente sottotraccia ā le sole ragioni della lotta allāinquinamento nella specifica forma di politiche di contrasto ai grandi motori Diesel.
*Docente presso lāUniversitĆ degli studi di Bergamo.