Nuovo codice della strada, (ri)spunta il via libera al noleggio di bus senza conducente per il tpl
Il nuovo codice della strada apre al noleggio di autobus senza conducente oltre i nove posti per servizi di linea. Tradotto: autobus per i servizi di tpl. La novità si trova all’interno di una circolare del Ministero dell’Interno datata 20/12/2024 (sei giorni dopo l’entrata in vigore delle modifiche al codice) contenente le “Prime disposizioni operative” […]
Il nuovo codice della strada apre al noleggio di autobus senza conducente oltre i nove posti per servizi di linea. Tradotto: autobus per i servizi di tpl.
La novità si trova all’interno di una circolare del Ministero dell’Interno datata 20/12/2024 (sei giorni dopo l’entrata in vigore delle modifiche al codice) contenente le “Prime disposizioni operative” relative alla Legge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Vale a dire, il nuovo codice della strada, responsabile peraltro di aver introdotto l’abbassamento dell’età minima per le patenti professionali a 18 anni (limitata ai servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri).
Nuovo codice della strada e noleggio bus senza conducente
Ecco, il comma 3-bis interviene sull’articolo 84 del codice della strada nella sua versione originaria datata 1992 (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). E recita: “L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di trasporto di persone su strada può utilizzare autobus locati senza conducente sulla base di un contratto di locazione stipulato con un’impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro”.
E ancora, al comma 4: “Possono essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli destinati al trasporto di cose;
b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
b-ter) i veicoli, aventi più di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone.”
Due le limitazioni previste: “gli autobus devono risultare immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro”. E ancora: “gli autobus possono essere locati solo se immatricolati per uso di terzi, escludendo, pertanto quelli immatricolati per uso proprio”.
Ma quali sono le imprese che possono servirsi di autobus senza conducente noleggiati? Lo chiarisce la circolare: “Le imprese autorizzate all’attività di trasporto di persone” e “Gli esercenti il servizio di linea per trasporto di persone“.
Degno di nota il fatto che le nuove disposizioni abbiano “esteso la facoltà di acquisire autobus in locazione da qualsiasi impresa avente sede sia sul territorio nazionale che in altri Stati membri dell’Unione europea. Pertanto, non è necessario che l’impresa locatrice debba essere autorizzata all’esecuzione del trasporto passeggeri“.
Modifiche che si inseriscono a seguito di quelle già introdotte nel 2023 (decreto legge 69/2023), salutate con entusiasmo dal settore… senza che nulla cambiasse nella concretezza dei fatti, sia per complicazioni burocratiche nei passaggi in Motorizzazione sia per il semplice fatto che, nel momento in cui i finanziamenti vertono sul possesso dell’asset, l’ipotesi del noleggio parte con le ali tarpate. A meno che possa risultare un’opzione gradita per far fronte a situazioni contingenti o esigenze specifiche.