Busitalia, bocciato il ricorso contro la gara di Padova e provincia
Busitalia, bocciato il ricorso sulla gara di servizio per il bacino di Padova. Il Tar ha dichiarato inammissibile la richiesta dell’azienda del gruppo Fs di bloccare la gara. Non sono ancora disponibili le motivazioni. Busitalia, tanti i punti contestati Busitalia Veneto (nata nel 2015 in seguito alla fusione tra la municipalizzata Aps Holding e Busitalia […]
Busitalia, bocciato il ricorso sulla gara di servizio per il bacino di Padova. Il Tar ha dichiarato inammissibile la richiesta dell’azienda del gruppo Fs di bloccare la gara. Non sono ancora disponibili le motivazioni.
Busitalia, tanti i punti contestati
Busitalia Veneto (nata nel 2015 in seguito alla fusione tra la municipalizzata Aps Holding e Busitalia e controllata per il 45 per cento proprio dal comune di Padova) è come noto l’attuale gestore del tpl padovano. L’azienda non ha apprezzato il bando europeo da 353 milioni (nove anni) diramato a inizio dicembre 2017. La scadenza per la presentazione delle offerte cade il 22 maggio. In palio 22 milioni di chilometri di linee. Le motivazioni del ricorso (rivolto contro Regione, Provincia e Comune) erano in primis legate alle condizioni di accesso alla gara: il bando non contiene richieste tecnico organizzative nei confronti dei partecipanti alla gara per quel che riguarda la gestione del tram. In pratica, nonostante il Sir 1 circoli a Padova da più di 10 anni, il rischio sarebbe quello che venga messa sullo stesso piano un’azienda che, da anni, gestisce linee tramviarie con un’altra che, magari, è specializzata nel trasporto extraurbano o in pullman turistici. Un’altra contestazione riguarda poi il fatto che, nonostante sia contemplato dalla legge, nel bando non venga chiesto ai concorrenti quali parti del servizio vogliano svolgere attraverso associazioni temporanee d’impresa.
Anche l’offerta tecnica nel mirino di Busitalia
Nel mirino di Busitalia Veneto c’erano anche i criteri stabiliti per le valutazioni delle offerte. L’azienda di Fs lamentava che solo l’azienda capogruppo mandataria dell’ati partecipante alla gara debba essere iscritta nel registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio di appartenenza. Il ricorso contesta anche la parte riguardante l’offerta tecnica: Busitalia considera illegittima l’attribuzione di punteggi supplementari legati a migliorie (nella fattispecie potenziamento della linea 7 e della Este-Schiavonia) in quanto non previsto dal progetto esecutivo messo a base d’asta. In febbraio il Tar aveva fatto sapere, non esprimendosi sulla richiesta di sospensiva, che il pronunciamento definitivo sarebbe arrivato a maggio. Così è stato.