Bus turistici, capienza al 100% con il Green Pass: il decreto in Gazzetta Ufficiale
I bus turistici italiani tornano ufficialmente a viaggiare al cento per cento di capienza, grazie al Green Pass. Già nelle scorse settimane era arrivata la notizia dell’apertura del governo al ritorno alla normalità per il comparto, fermo per diversi mesi all’80% di capienza. «Era assolutamente necessario giungere al superamento del limite di capienza all’80% per […]
I bus turistici italiani tornano ufficialmente a viaggiare al cento per cento di capienza, grazie al Green Pass. Già nelle scorse settimane era arrivata la notizia dell’apertura del governo al ritorno alla normalità per il comparto, fermo per diversi mesi all’80% di capienza.
«Era assolutamente necessario giungere al superamento del limite di capienza all’80% per gli autobus turistici. Il riempimento al cento per cento offre totali garanzie di sicurezza a passeggeri ed operatori, mettendo in condizione le aziende di lavorare al meglio», le parole di Riccardo Verona, presidente dell’Associazione Bus Turistici Italiani, dopo la votazione di Palazzo Madama che ha portato la capienza dei mezzi turistici al 100%.
E ora, dopo l’approvazione da parte della Camera e del Senato, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, noncheé per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
E così all’articolo 2 bis (Disposizioni urgenti per l’accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente), si legge: “Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, come previsto dall’articolo 9-quater del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento”.