Le norme nazionali su tempi di guida e riposo per gli autisti di bus convivono con quelle europee in alcune particolari situazioni. È il caso dei conducenti di mezzi pubblici di linea extraurbana adibiti al trasporto passeggeri, se svolgono anche attività diverse dalla guida.

Lo chiarisce l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la circolare prot. n. 61 del 14 gennaio, che esprime un’interpretazione sul caso in cui gli autisti di bus, nella stessa settimana, siano adibiti a servizio di linea su singole tratte inferiori a 50 Km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori.

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Autisti di bus, l’Inl chiarisce i rapporti tra il regolamento europeo e la legge 138/1958

La situazione descritta non è improbabile in questo periodo di pandemia. Spesso, infatti, bus turistici vengono utilizzati per rinforzare le corse urbane, per evitare assembramenti nel trasporto degli studenti. Il problema nasce dalla differente lunghezza delle tratte, e dal fatto che gli autobus gran turismo per lunghe percorrenze vengono usati anche per trasportare studenti a scuola.

La materia, in alcuni casi, è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006. In altri, dalla legge 14 febbraio 1958, n. 138 (orario di lavoro del personale automezzi pubblici di linea extraurbana adibiti al trasporto di viaggiatori). Per questo motivo è apparso fondamentale individuare esattamente la normativa applicabile nelle diverse circostanze.

Nel caso di trasporto di merci con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate, o di trasporto passeggeri con veicoli atti a trasportare più di nove persone, l’articolo 3 del regolamento  precisa che ci si riferisce ai servizi di linea con percorso superiore a 50 km. Per tali servizi, l’articolo 6 stabilisce come tempi massimi di guida giornalieri 9 ore e settimanali  56 ore.

Il primo problema si è posto, dunque, per i servizi con percorrenza non superiore a 50 chilometri. L’articolo 15 dello stesso regolamento rimette agli Stati membri il compito di adottare regole nazionali per disciplinare tempi di guida, interruzioni e riposi obbligatori e garantire la tutela dei conducenti. Nel nostro ordinamento sussiste una disposizione ad hoc. La legge 138/1958, all’articolo 2 stabilisce in 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali la durata del lavoro effettivo degli autisti di bus su linee extraurbane adibite al trasporto viaggiatori, salvo il ricorso al lavoro straordinario.

Le eccezioni

Si possono tuttavia verificare situazioni che possano richiedere l’applicazione ora dell’una ora dell’altra norma. Da qui la doppia disciplina. Perciò, nel caso in cui l’intera attività di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse singolarmente non superiori a 50 chilometri, si applica la norma nazionale. Se invece si tratta di un percorso “misto” (se, cioè, anche una sola attività di guida superi tali limiti), va applicata la norma comunitaria in relazione a tempi di guida e riposi giornalieri (almeno 11 ore) e settimanale (almeno 45 ore).

Se gli autisti di bus, nel corso di due settimane consecutive, non hanno usufruito del riposo settimanale integrale ma di quello ridotto, si dovrà provvedere alla compensazione fino a raggiungere i termini legali. Diversa è la soluzione per i lavoratori che, pur rientrando nel campo di applicazione del regolamento europeo, svolgano ulteriori attività rispetto a quella di guida. In tal caso, secondo la circolare, va applicata la normativa sull’orario di lavoro relativa sull’attività svolta in maniera prevalente. Con la possibilità, qualora non sia facilmente individuabile, di applicare la normativa di maggior tutela, che sia cioè più favorevole al lavoratore.

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